Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa sono possibili se c’è la rinuncia alla quota di comproprietà di un’abitazione. A stabilirlo la sentenza della Ctr Veneto 1325 del 22 novembre 2018.
Secondo il Codice civile, ci sono tre particolari fattispecie relative alla rinuncia alla quota di comproprietà:
Quando di parla di atto di rinuncia alla quota di comproprietà ci si riferisce a un atto unilaterale che per la sua efficacia non necessita dell’accettazione degli altri comproprietari, in capo ai quali si produce un automatico, proporzionale e non rifiutabile incremento delle quote.
Poiché non si tratta di un atto a titolo oneroso, dal punto di vista tributario l’atto di rinuncia alla comproprietà deve essere tassato con l’imposta di donazione, che si applica ai “trasferimenti (…) a titolo gratuito” (articolo 2, comma 47, Dl 262/2006), tenendo conto che “si considerano trasferimenti anche (…) la rinunzia a diritti reali” (articolo 1, comma 1, Dlgs 346/1990).
Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute con le aliquote del 2 e dell’1% sul valore imponibile. Se in capo al beneficiario della rinuncia ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione prima casa, le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 200 euro.
(Fonte idealista.it)